Art. 4.
(Poteri della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      3. La Commissione acquisirà inoltre gli atti e i documenti, relativi all'oggetto dell'inchiesta, che ad essa perverranno da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale.

 

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